Statuto
Denominazione - Sede
Art. 1 - L'associazione “Utility Associazione Mobilità Sicura - AMSI”, in forma abbreviata “Utility noprofit”, è un'associazione non commerciale senza finalità di lucro, che riunisce i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dallo statuto per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L'Associazione ha sede a Treviso (Tv), ma potrà costituire sedi secondarie sia in Italia che all’estero.
Scopo - Oggetto
Art. 2 - L’associazione è centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Si propone la creazione di un centro di scambi culturali e di relazioni nell’ambito della sicurezza stradale per la sensibilizzazione delle tematiche di educazione allo sviluppo sostenibile della comunità. L’Associazione, per migliorare la qualità della vita di ogni cittadino, si batte per il diritto al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, per il diritto alla protezione della salute e della sicurezza, per il diritto alla tutela degli interessi economici, per il diritto al risarcimento dei danni, per il diritto di essere informati ed educati, per il diritto di essere rappresentati ed ascoltati, per il diritto ad un ambiente sano, in quanto diritti fondamentali dei consumatori e dei cittadini.
Art. 3 - Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l'Associazione, direttamente e/o attraverso la sua struttura organizzativa, opera nei seguenti ambiti di attività:
Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
Soci
Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda, d'iscrizione al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. L’accettazione e l’esclusione motivata è deliberata a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo entro 30 giorni dalla richiesta.
All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Nel caso che la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.
Art. 6 - La qualità di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezione di organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale.
Art. 7 - I soci sono tenuti a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non rivalutabili.
Recesso - Esclusione
Art. 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Art. 9 - L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione o fomenti dissidi o disordini fra i soci.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
Art. 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata. L’associato, potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
Fondo comune
Art. 11 - Il fondo comune è costituito dai contributi e dalle quote associative, da proventi delle cessioni di beni e servizi, anche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti per un migliore conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
Il fondo comune è indivisibile. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Esercizio sociale
Art. 12 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Organi dell'Associazione
Art. 13 - Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
Assemblee
Art. 14 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affigersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima della adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
Art. 15 - L'Assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
b) procede alla nomina delle cariche sociali;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati.
In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Art. 16 - L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.
Art. 17 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote annuali, ogni associato può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati presenti.
Art. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
Consiglio Direttivo
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica per 1 anno e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 15 associati.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.
Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
b) redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati;
f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
Art. 20 - In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Presidente
Art. 21 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Art. 22 – Oltre alla tenuta regolare dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
Scioglimento
Art. 23 – Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei delegati aventi diritto al voto presenti in prima convocazione o maggioranza degli aventi diritto al voto in seconda.
In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:
Art. 24 - Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, a fini di pubblica utilità, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo di analoga attività, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Norma finale
Art. 25 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge in materia vigenti.
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